(CODICE CIVILE-art. 1815)
                             Art. 1815. 
 
                            (Interessi). 
 
  Salvo  diversa   volonta'   delle   parti,   il   mutuatario   deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione  degli
interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. 
 
  Se sono convenuti interessi usurari, la clausola  e'  nulla  e  gli
interessi sono dovuti solo nella misura legale.