(CODICE CIVILE-art. 1816)
                             Art. 1816. 
 
         (Termine per la restituzione fissato dalle parti). 
 
  Il termine per la restituzione si presume  stipulato  a  favore  di
entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a  favore  del
mutuatario.