(CODICE CIVILE-art. 1818)
                             Art. 1818. 
 
      (Impossibilita' o notevole difficolta' di restituzione). 
 
  Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e'
divenuta  impossibile  o  notevolmente  difficile   per   causa   non
imputabile al debitore, questi e' tenuto a pagarne il  valore,  avuto
riguardo al tempo e  al  luogo  in  cui  la  restituzione  si  doveva
eseguire.