(CODICE CIVILE-art. 1819)
                             Art. 1819. 
 
                       (Restituzione rateale). 
 
  Se e' stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate  e
il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di  una  sola
rata, il mutuante puo' chiedere, secondo le circostanze,  l'immediata
restituzione dell'intero.