(CODICE CIVILE-art. 1821)
                             Art. 1821. 
 
             (Danni al mutuatario per vizi delle cose). 
 
  Il mutuante e' responsabile del danno cagionato al mutuatario per i
vizi delle cose date a prestito, se  non  prova  di  averli  ignorati
senza colpa. 
 
  Se il mutuo e' gratuito, il mutuante e' responsabile solo nel  caso
in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.