(CODICE CIVILE-art. 1822)
                             Art. 1822. 
 
                        (Promessa di mutuo). 
 
  Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento  della
sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente
sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione,
e non gli sono offerte idonee garanzie.