Art. 285. 
 
  I circuiti elettrici devono essere provvisti di  valvole  fusibili,
interruttori  automatici  o  simili,  atti  ad  impedire  che   nelle
condutture  e  negli  apparecchi  elettrici  abbiano  a  riscontrarsi
correnti  di  intensita'  tale  da  far  loro  assumere   temperature
pericolose o eccessive. 
  Qualora  in  relazione  a   particolari   usi   o   caratteristiche
dell'impianto,  l'interruzione  automatica   della   corrente   possa
determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti
contro i sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.