Art. 467. 
 
  I tracciamenti negli strati classificati o  sospetti  per  sviluppi
istantanei di gas, devono essere eseguiti esclusivamente a  mezzo  di
volate di scuotimento, a meno che non possa  escludersi  il  pericolo
degli sviluppi suddetti in conseguenza dell'impiego  di  sondaggi  di
drenaggio del gas, di riconosciuta efficacia per il  degasamento  del
giacimento.