(CODICE CIVILE-art. 1824)
                             Art. 1824. 
 
                (Crediti esclusi dal conto corrente). 
 
  Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili
di compensazione. 
 
  Qualora  il  contratto  intervenga  tra  imprenditori,  s'intendono
esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.