(CODICE CIVILE-art. 1827)
                             Art. 1827. 
 
                (Effetti dell'inclusione nel conto). 
 
  L'inclusione  di  un  credito  nel  conto  corrente   non   esclude
l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative  all'atto  da  cui  il
credito deriva. 
 
  Se l'atto e' dichiarato nullo, e' annullato, rescisso  o  risoluto,
la relativa partita si elimina dal conto.