(CODICE CIVILE-art. 1828)
                             Art. 1828. 
 
          (Efficacia della garanzia dei crediti iscritti). 
 
  Se il credito incluso nel conto e' assistito da una garanzia  reale
o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia  per
il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e  fino  alla
concorrenza del credito garantito. 
 
  La stessa disposizione si applica  se  per  il  credito  esiste  un
coobbligato solidale.