(CODICE CIVILE-art. 1829)
                             Art. 1829. 
 
                       (Crediti verso terzi). 
 
  Se non risulta una diversa volonta' delle parti,  l'inclusione  nel
conto di un credito verso un terzo si presume fatta con  la  clausola
«salvo incasso». In tal caso, se il credito non  e'  soddisfatto,  il
ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare  la
partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che  ha  fatto
la rimessa. Puo' eliminare la partita  dal  conto  anche  dopo  avere
infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.