(CODICE CIVILE-art. 1830)
                             Art. 1830. 
 
                (Sequestro o pignoramento del saldo). 
 
  Se il creditore  di  un  correntista  ha  sequestrato  o  pignorato
l'eventuale saldo  del  conto  spettante  al  suo  debitore,  l'altro
correntista non puo', con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni  del
creditore.  Non  si  considerano  nuove  rimesse  quelle   fatte   in
dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. 
 
  Il correntista presso cui e'  stato  eseguito  il  sequestro  o  il
pignoramento deve darne notizia  all'altro.  Ciascuno  di  essi  puo'
recedere dal contratto.