(CODICE CIVILE-art. 1831)
                             Art. 1831. 
 
                        (Chiusura del conto). 
 
  La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e'  fatta  alle
scadenze stabilite dal contratto o  dagli  usi  e,  in  mancanza,  al
termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.