(CODICE CIVILE-art. 1832)
                             Art. 1832. 
 
                      (Approvazione del conto). 
 
  L'estratto conto trasmesso da un  correntista  all'altro  s'intende
approvato, se non e' contestato nel  termine  pattuito  o  in  quello
usuale, o altrimenti nel termine che puo' ritenersi  congruo  secondo
le circostanze. 
 
  L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo  per
errori  di  scritturazione  o  di  calcolo,  per  omissioni   o   per
duplicazioni. L'impugnazione deve  essere  proposta,  sotto  pena  di
decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere  spedito  per
mezzo di raccomandata.