(CODICE CIVILE-art. 1833)
                             Art. 1833. 
 
                      (Recesso dal contratto). 
 
  Se il contratto e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo'
recedere dal contratto a ogni chiusura del conto,  dandone  preavviso
almeno dieci giorni prima. 
 
  In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o  di  morte
di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno  diritto  di
recedere dal contratto. 
 
  Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel  conto  di
nuove partite, ma il pagamento del saldo  non  puo'  richiedersi  che
alla scadenza del periodo stabilito dall'art. 1831.