Art. 287. 
 
  Le  disposizioni  relative  alla  protezione  contro  il   contatto
accidentale si applicano anche ai conduttori ed elementi in  tensione
nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi  quelli  esistenti
nella parte posteriore dei quadri stessi. 
  Puo' derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente  per  i
quadri a bassa tensione delle officine  e  delle  cabine  elettriche,
salvo nei casi in cui essa sia ritenuta  necessaria  in  relazione  a
particolari condizioni di impianto e sempreche' siano adottate  altre
idonee misure e cautele. 
  Gli organi di comando, i dispositivi e gli  strumenti  montati  sui
quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si
riferiscono.