Art. 469. Per l'esecuzione di lavori in gallerie o in cantieri particolarmente soggetti a invasioni di gas tossici o altrimenti nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere od altri mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo. Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili e' fatto obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno il tronco e le gambe.