Art. 469. 
 
  Per  l'esecuzione   di   lavori   in   gallerie   o   in   cantieri
particolarmente soggetti a invasioni  di  gas  tossici  o  altrimenti
nocivi, gli operai devono sempre essere muniti di maschere  od  altri
mezzi di protezione di tipo dichiarato idoneo. 
  Nelle miniere soggette ad emanazioni di gas infiammabili  e'  fatto
obbligo ai lavoratori di indossare indumenti che ricoprano almeno  il
tronco e le gambe.