(CODICE CIVILE-art. 1834)
                             Art. 1834. 
 
                        (Depositi di danaro). 
 
  Nei depositi di una somma di danaro presso  una  banca,  questa  ne
acquista la proprieta' ed e' obbligata  a  restituirla  nella  stessa
specie monetaria,  alla  scadenza  del  termine  convenuto  ovvero  a
richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di  preavviso
stabilito dalle parti o dagli usi. 
 
  Salvo patto contrario, i versamenti e i  prelevamenti  si  eseguono
alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.