(CODICE CIVILE-art. 1835)
                             Art. 1835. 
 
                 (Libretto di deposito a risparmio). 
 
  Se la banca  rilascia  un  libretto  di  deposito  a  risparmio,  i
versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. 
 
  Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra  banca
e depositante. 
 
  E' nullo ogni patto contrario.