(CODICE CIVILE-art. 1836)
                             Art. 1836. 
 
                  (Legittimazione del possessore). 
 
  Se il libretto di deposito e' pagabile al portatore, la  banca  che
senza dolo o colpa grave adempie la  prestazione  nei  confronti  del
possessore e' liberata, anche se questi non e' il depositante. 
 
  La stessa disposizione si applica nel caso in cui  il  libretto  di
deposito  pagabile  al  portatore  sia  intestato  al  nome  di   una
determinata persona o in altro modo contrassegnato. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.