(CODICE CIVILE-art. 1837)
                             Art. 1837. 
 
                   (Libretti in favore di minori). 
 
  Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare
depositi  a  risparmio  e  fare  prelevamenti  sui  medesimi,   salva
l'opposizione del suo legale rappresentante. 
 
  Il libretto di deposito  a  risparmio  rilasciato  al  minore  deve
essere nominativo. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.