Art. 1837. (Libretti in favore di minori). Il minore che ha compiuto diciotto anni puo' validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante. Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.