(CODICE CIVILE-art. 1838)
                             Art. 1838. 
 
              (Deposito di titoli in amministrazione). 
 
  La banca che assume il deposito di titoli in  amministrazione  deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,  verificare
i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale,
curare le riscossioni  per  conto  del  depositante,  e  in  generale
provvedere alla tutela dei  diritti  inerenti  ai  titoli.  Le  somme
riscosse devono essere accreditate al depositante. 
 
  Se per i titoli depositati si  deve  provvedere  al  versamento  di
decimi o si deve esercitare un diritto  di  opzione,  la  banca  deve
chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e  deve  eseguirle,
qualora abbia ricevuto  i  fondi  all'uopo  occorrenti.  In  mancanza
d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere  venduti  per  conto
del depositante a mezzo di un agente di cambio. 
 
  Alla  banca  spetta  un  compenso  nella  misura  stabilita   dalla
convenzione o dagli usi, nonche' il rimborso delle  spese  necessarie
da essa fatte. 
 
  E' nullo il patto col quale si  esonera  la  banca  dall'osservare,
nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza.