(CODICE CIVILE-art. 1841)
                             Art. 1841. 
 
                 (Apertura forzata della cassetta). 
 
  Quando il  contratto  e'  scaduto,  la  banca,  previa  intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della  medesima,  puo'
chiedere  al  pretore  l'autorizzazione  ad   aprire   la   cassetta.
L'intimazione puo' farsi anche mediante raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
 
  L'apertura  si  esegue  con  l'assistenza  di  un  notaio  all'uopo
designato e con le cautele che il pretore ritiene opportune. 
 
  Il  pretore  puo'  dare   le   disposizioni   necessarie   per   la
conservazione degli oggetti rinvenuti e puo' ordinare la  vendita  di
quella parte di essi che occorra  al  soddisfacimento  di  quanto  e'
dovuto alla banca per canoni e spese.