Art. 471. 
 
  Nelle  miniere  grisutose  o  parti  di  esse,  assegnate  alla  2ª
categoria, e' vietato impiegare  esplosivi,  accessori  detonanti,  e
mezzi di accensione, che non siano stati  classificati  di  sicurezza
colitro il grisu' dal Ministro per l'industria e il commercio. 
  Lo stesso  Ministro  determina  con  suo  decreto,  per  gruppi  di
miniere, la carica limite di impiego. 
  Nelle miniere di combustibili fossili classificate grisutose  della
1ª categoria l'impiego di esplosivi antigrisutosi e' obbligatorio per
il tiro nello strato di minerale ed anche  per  il  tiro  in  roccia,
quando un tracciamento si avvicina ad uno  strato  di  minerale  o  a
vecchi lavori, la cui posizione deve essere  rilevata  dai  piani  di
miniera, ovvero da appositi sondaggi di spia. 
  Nelle miniere di altre sostanze ininerali classificate grisutose di
1ª categoria, l'ingegnere capo  determina  con  suo  provvedimento  i
cantieri nei quali, ai fini  della  sicurezza,  si  impone  l'impiego
degli esplosivi antigrisutosi, quando  riconosca  che,  per  la  loro
ubicazione, per  gli  obiettivi  perseguiti  e  per  la  presenza  di
disturbi geologici, possa determinarsi, col procedere dei lavori,  un
aggravamento  del  regime  grisutoso  tale  da   rendere   pericoloso
l'impiego di esplosivi ordinari, specie se  in  presenza  di  polveri
infiammabili. 
  Per le miniere sottoposte a controllo per grisu', l'ingegnere  capo
stabilisce i cantieri nei quali egli riconosca  che,  ai  fini  della
sicurezza, si debba fare uso di esplosivi antigrisutosi.