Art. 471. Nelle miniere grisutose o parti di esse, assegnate alla 2ª categoria, e' vietato impiegare esplosivi, accessori detonanti, e mezzi di accensione, che non siano stati classificati di sicurezza colitro il grisu' dal Ministro per l'industria e il commercio. Lo stesso Ministro determina con suo decreto, per gruppi di miniere, la carica limite di impiego. Nelle miniere di combustibili fossili classificate grisutose della 1ª categoria l'impiego di esplosivi antigrisutosi e' obbligatorio per il tiro nello strato di minerale ed anche per il tiro in roccia, quando un tracciamento si avvicina ad uno strato di minerale o a vecchi lavori, la cui posizione deve essere rilevata dai piani di miniera, ovvero da appositi sondaggi di spia. Nelle miniere di altre sostanze ininerali classificate grisutose di 1ª categoria, l'ingegnere capo determina con suo provvedimento i cantieri nei quali, ai fini della sicurezza, si impone l'impiego degli esplosivi antigrisutosi, quando riconosca che, per la loro ubicazione, per gli obiettivi perseguiti e per la presenza di disturbi geologici, possa determinarsi, col procedere dei lavori, un aggravamento del regime grisutoso tale da rendere pericoloso l'impiego di esplosivi ordinari, specie se in presenza di polveri infiammabili. Per le miniere sottoposte a controllo per grisu', l'ingegnere capo stabilisce i cantieri nei quali egli riconosca che, ai fini della sicurezza, si debba fare uso di esplosivi antigrisutosi.