(CODICE CIVILE-art. 1842)
                             Art. 1842. 
 
                             (Nozione). 
 
  L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale  la  banca
si obbliga a tenere a disposizione  dell'altra  parte  una  somma  di
danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.