(CODICE CIVILE-art. 1843)
                             Art. 1843. 
 
                    (Utilizzazione del credito). 
 
  Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato  puo'  utilizzare  in
piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi
versamenti ripristinare la sua disponibilita'. 
 
  Salvo patto contrario, i prelevamenti e i  versamenti  si  eseguono
presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.