(CODICE CIVILE-art. 1844)
                             Art. 1844. 
 
                             (Garanzia). 
 
  Se  per  l'apertura  di  credito  e'  data  una  garanzia  reale  o
personale, questa non si estingue prima della fine del  rapporto  per
il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca. 
 
  Se la garanzia diviene insufficiente, la  banca  puo'  chiedere  un
supplemento  di  garanzia  o  la   sostituzione   del   garante.   Se
l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre  il
credito  proporzionalmente  al  diminuito  valore  della  garanzia  o
recedere dal contratto.