(CODICE CIVILE-art. 1845)
                             Art. 1845. 
 
                      (Recesso dal contratto). 
 
  Salvo patto contrario, la banca non  puo'  recedere  dal  contratto
prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. 
 
  Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito,  ma
la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni  per  la
restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. 
 
  Se l'apertura di credito e' a tempo indeterminato,  ciascuna  delle
parti puo' recedere dal contratto,  mediante  preavviso  nel  termine
stabilito dal contratto, dagli usi  o,  in  mancanza,  in  quello  di
quindici giorni.