Articolo 77 (L-R)
                           Norme abrogate

   1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. l5: l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24
novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n. 342. (L)
2.