Articolo 77 (L-R) Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. l5: l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L) 2.