Art. 110 
          Documenti facenti parte integrante del contratto 
 
  1. Sono parte integrante del contratto  e  devono  in  esso  essere
richiamati: 
a) il capitolato generale; 
b) il capitolato speciale; 
c) gli elaborati grafici progettuali; 
d) l'elenco dei prezzi unitari; 
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della Legge; 
f) il cronoprogramma. 
  2. Sono esclusi  dal  contratto  tutti  gli  elaborati  progettuali
diversi da quelli elencati al comma 1. 
 
          Note all'art. 110:

             Il testo dell'articolo 31, della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.31  (Piani di sicurezza). 1. Entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge il Governo, su
          proposta   dei  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  della  sanita'  e dei lavori pubblici, sentite le
          organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  maggiormente
          rappresentative,  emana  un regolamento in materia di piani
          di   sicurezza  nei  cantieri  edili  in  conformita'  alle
          direttive  89/391/CEE  del  Consiglio,  del 12 giugno 1989,
          92/57/CEE  del  Consiglio,  del  24  giugno  1992,  e  alla
          relativa normativa nazionale di recepimento.
          1-bis.  Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
          prima  della  consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il
          concessionario   redige  e  consegna  ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2:
             a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
          e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando
          questi   ultimi   siano   previsti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
             b)  un  piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano di
          sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di
          sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
          del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
             c)  un  piano  operativo di sicurezza per quanto attiene
          alle  proprie  scelte  autonome  e relative responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,   da   considerare   come  piano  complementare  di
          dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento e
          dell'eventuale  piano  generale di sicurezza, quando questi
          ultimi  siano  previsti ai sensi del decreto legislativo 14
          agosto   1996,  n.  494,  ovvero  del  piano  di  sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b).
          2.  Il  piano  di  sicurezza e di coordinamento ed il piano
          generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto
          legislativo  14  agosto  1996,  n.  494, ovvero il piano di
          sicurezza  sostitutivo  di  cui  alla  lettera b) del comma
          1-bis,  nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla
          lettera  c)  del  comma  1-bis formano parte integrante del
          contratto  di  appalto  o  di concessione; i relativi oneri
          vanno  evidenziati  nei bandi di gara e non sono soggetti a
          ribasso  d'asta.  Le  gravi o ripetute violazioni dei piani
          stessi  da  parte  dell'appaltatore  o  del concessionario,
          previa   formale  costituzione  in  mora  dell'interessato,
          costituiscono   causa  di  risoluzione  del  contratto.  Il
          regolamento  di  cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
          della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
          parte  del  committente.  Il  direttore  di  cantiere  e il
          coordinatore   della   sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
          ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze, vigilano
          sull'osservanza dei piani di sicurezza.
          2-bis.  Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
          ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
          per  l'esecuzione  dei lavori di cui al decreto legislativo
          14  agosto  1996,  n.  494,  proposte  di  modificazioni  o
          integrazioni  al piano di sicurezza e di coordinamento loro
          trasmesso  dalla  stazione  appaltante, sia per adeguarne i
          contenuti  alle  tecnologie  proprie  dell'impresa, sia per
          garantire  il rispetto delle norme per la prevenzione degli
          infortuni   e   la   tutela  della  salute  dei  lavoratori
          eventualmente disattese nel piano stesso.
          3.  I  contratti di appalto o di concessione stipulati dopo
          la  data  di  entrata  in  vigore del regolamento di cui al
          comma  1,  se  privi dei piani di sicurezza di cui al comma
          1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
          se  privi  del  piano  operativo  di  sicurezza di cui alla
          lettera  c)  del  comma 1-bis, sono annullabili qualora non
          integrati  con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla
          data di entrata  in vigore del  regolamento di cui al comma
          1.
          4.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 9, 11 e 35
          della  legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
          prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali  nei  cantieri  di  opere  e  lavori  pubblici e'
          determinata   dal   complessivo   numero   dei   lavoratori
          mediamente   occupati   trimestralmente   nel   cantiere  e
          dipendenti  dalle  imprese  concessionarie,  appaltatrici e
          subappaltatrici,  per  queste  ultime  nell'ambito  della o
          delle  categorie  prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
          contratti  collettivi  nazionali di lavoro nel quadro delle
          disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
          4-bis.  Ai fini del presente articolo il concessionario che
          esegue  i lavori con la propria organizzazione di impresa e
          equiparato all'appaltatore".