Art. 115. Cessione del corrispettivo d'appalto 1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere affettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa. 2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al l'amministrazione debitrice. 3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto e' efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2. 4. L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, puo' preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 5. In ogni caso, l'amministrazione ceduta puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Note all'art. 115: Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici".