Art. 115. 
                Cessione del corrispettivo d'appalto 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della Legge, le cessioni  di
crediti vantati  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  a
titolo di corrispettivo di appalto possono  essere  affettuate  dagli
appaltatori a banche o  intermediari  finanziari  disciplinati  dalle
leggi in materia  bancaria  e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale
preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa. 
  2. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o
scrittura  privata  autenticata   e   deve   essere   notificata   al
l'amministrazione debitrice. 
  3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto e'  efficace
ed opponibile alla pubblica amministrazione  qualora  questa  non  la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario
entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2. 
  4.  L'amministrazione  pubblica,  al  momento  della  stipula   del
contratto o  contestualmente,  puo'  preventivamente  riconoscere  la
cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di  parte  dei  crediti
che devono venire a maturazione. 
  5.  In  ogni  caso,  l'amministrazione  ceduta  puo'   opporre   al
cessionario tutte le eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al
contratto di appalto. 
 
          Note all'art. 115:

             Il  testo  dell'articolo  26,  comma  5,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione dei lavori
          pubblici)  5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
          1991,  n.  52,  sono  estese  ai crediti verso le pubbliche
          amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
          pubblici,  di concessione di lavori pubblici e da contratti
          di  progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
          pubblici".