Art. 116 
                         Ritardato pagamento 
 
  1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di  acconto  rispetto
ai termini indicati nel capitolato generale o  speciale  sono  dovuti
gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge. 
  2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini  previsti  dall'articolo  28,
comma 9, della Legge,  con  decorrenza  dalla  scadenza  dei  termini
stessi. 
  3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia  da
corrispondersi in piu' rate annuali, il disciplinare  di  concessione
prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 
  4.  L'importo  degli  interessi  per  ritardato   pagamento   viene
computato e corrisposto in occasione del  pagamento,  in  conto  e  a
saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo,  senza
necessita' di apposite domande o riserve. 
 
          Note all'art. 116:

             Il  testo  dell'articolo  26,  comma  1,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.26  (Disciplina  economica  dell'esecuzione dei lavori
          pubblici)  1.  In  caso  di  ritardo  nella  emissione  dei
          certificati  di  pagamento  o  dei titoli di spesa relativi
          agii   acconti,  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini
          stabiliti  dal capitolato speciale, che non devono comunque
          superare  quelli  fissati dal capitolato generale, spettano
          all'esecutore  dei lavori gli interessi, legali e moratori,
          questi   ultimi  nella  misura  accertata  annualmente  con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  ferma  restando  la  sua  facolta', trascorsi i
          termini  di  cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
          rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
          emesso  il  certificato  o il titolo di spesa, raggiunga il
          quarto  dell'importo  netto contrattuale, di agire ai sensi
          dell'articolo   1460  del  codice  civile,  ovvero,  previa
          costituzione   in  mora  dell'Amministrazione  e  trascorsi
          sessanta  giorni  dalla  data della costituzione stessa, di
          promuovere  il  giudizio  arbitrale per la dichiarazione di
          risoluzione del contratto".

             Il  testo  dell'articolo  28,  comma  9,  della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni e' il
          seguente:
          "Art.28  (Collaudi e vigilanza). 9. Il pagamento della rata
          di  saldo,  disposto  previa  garanzia  fideiussoria,  deve
          essere   effettuato   non   oltre   il  novantesimo  giorno
          dall'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio
          ovvero   del  certificato  di  regolare  esecuzione  e  non
          costituisce  presunzione  di  accettazione  dell'opera,  ai
          sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"