Art. 116 Ritardato pagamento 1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della Legge. 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in piu' rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento. 4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita' di apposite domande o riserve.
Note all'art. 116: Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agii acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto". Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e' il seguente: "Art.28 (Collaudi e vigilanza). 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"