Art. 120. 
               Inadempimento di contratti per cottimo 
 
  1. Per i contratti relativi a cottimo,  in  caso  di  inadempimento
dell'appaltatore  la  risoluzione  e'  dichiarata  per  iscritto  dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del  direttore  dei
lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate  dal  contratto  alla
stazione appaltante.