Articolo 180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente,
anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.