Articolo 180 
                             Riscossione 
 
1. La riscossione costituisce la  successiva  fase  del  procedimento
dell'entrata, che  consiste  nel  materiale  introito  da  parte  del
tesoriere o di altri eventuali  incaricati  della  riscossione  delle
somme dovute all'ente. 
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al  tesoriere  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti  dalla
convenzione di cui all'articolo 210. 
3.  L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio  finanziario  o  da   altro   dipendente   individuato   dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno: 
   a) l'indicazione del debitore; 
   b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
   c) la causale; 
   d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 
   e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio  cui  e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; 
   f) la codifica; 
   g) il numero progressivo; 
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 
4. Il tesoriere deve  accettare,  senza  pregiudizio  per  i  diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente,
anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In  tale
ipotesi  il  tesoriere  ne  da'  immediata  comunicazione   all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.