Art. 77 (L-R)
                           Norme abrogate

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24
novembre  2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
  2.  Sono  altresi'  abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R.  20  ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
 
          Note all'art. 77:

             -  La  legge  4 gennaio 1968, n. 15, abrogata a far data
          dall'entrata  in  vigore  del presente testo unico, recava:
          "Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme".

             - Si riporta l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
          come  modificato  dall'art. 77 che avra' effetto dalla data
          di entrata in vigore del presente testo unico:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi). - 1 - 14. (Omissis).
             15.  (Il  primo  periodo  e' stato abrogato). Restano in
          ogni  caso  in  vigore  le  norme  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
          relative  all'ordinamento  e  al personale degli Archivi di
          Stato,  nonche'  le norme che regolano la conservazione dei
          documenti  originali  di  interesse  storico,  artistico  e
          culturale.".

             -  Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo), come modificati dall'art. 77,
          che  avra'  effetto  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente testo unico:
             "Art.  2  (Disposizioni  in materia di stato civile e di
          certificazione anagrafica). - 1 - 2. (Omissis).
             3 - 4. (Abrogati).
             5.   I   comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o
          convenzioni,  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni,  nonche' i gestori o esercenti di pubblici
          servizi,  garantendo  il  diritto  alla  riservatezza delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici.
             6. (Omissis).
             7. (Abrogato).
             8.  Le  firme  e  le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
          atti,  e  richieste  a  piu'  soggetti dai pubblici uffici,
          possono  essere  apposte  anche disgiuntamente, purche' nei
          termini.
             9 - 10. (Abrogati).
             11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21
          novembre   1967,  n.  1185,  in  materia  di  rilascio  del
          passaporto.
             11-bis.  Il  terzo  comma  dell'art.  17  della legge 21
          novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
             11-ter. (Omissis).
             12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai sensi
          dell'art.  17,  comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
          a) riduzione  e  semplificazione  dei  registri dello stato
             civile;
          b) eliminazione  o  riduzione delle fasi procedimentali che
             si  svolgono  tra  uffici  di  diverse amministrazioni o
             della medesima amministrazione;
          c) eliminazione,    riduzione   e   semplificazione   degli
             adempimenti  richiesti  al cittadino in materia di stato
             civile;
          d) revisione  delle  competenze  e  dei  procedimenti degli
             organi  della  giurisdizione  volontaria  in  materia di
             stato civile;
          e) riduzione   dei   termini   per   la   conclusione   dei
             procedimenti;
          f) regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
             che  si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
             diversi uffici della medesima amministrazione;
          g) riduzione  del  numero  di procedimenti amministrativi e
             accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
             medesima  attivita',  anche  riunendo in una unica fonte
             regolamentare,  ove  cio' non ostacoli la conoscibilita'
             normativa,  disposizioni  provenienti  da fonti di rango
             diverso,  ovvero  che  richiedano particolari procedure,
             fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
             stesse.
             13.  Sullo  schema  di regolamento di cui al comma 12 le
          Commissioni  parlamentari  si esprimono entro trenta giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato  anche  in  mancanza  del parere ed entra in vigore
          novanta  giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.
             14.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
          regolamentari   di   cui  al  comma  12  sono  abrogate  le
          disposizioni    vigenti,   anche   di   legge,   con   esse
          incompatibili.
             15   I   comuni   che   non   versino  nelle  situazioni
          strutturalmente  deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
          modificazioni,   possono   prevedere  la  soppressione  dei
          diritti  di  segreteria  da  corrispondere  per il rilascio
          degli  atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10,
          del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 marzo 1993, n. 68, nonche'
          del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.
          10.  Possono  inoltre prevedere la soppressione o riduzione
          di  diritti  tasse o contributi previsti per il rilascio di
          certificati,  documenti e altri atti amministrativi, quando
          i   relativi   proventi  sono  destinati  esclusivamente  a
          vantaggio  dell'ente  locale,  o  limitatamente  alla quota
          destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.".
             "Art.   3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli impieghi).
             1. (Abrogato).
             2 - 3. (Omissis).
             4 - 5. (Abrogati).
             6.  La  partecipazione  ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'ammistrazione.
             7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'
          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
          dalle  leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
          pubblici.  Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
          delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
          esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato piu'
          giovane di eta'.
             8-9. (Omissis).
             10.  Sono  abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decrdo
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
          nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto
          di cio' al comma 5.
             11. (Abrogato)".

             - Si riporta l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
          (Modifiche ed integrazioni sua legge 15 marzo 1997, n. 59 e
          legge  15  maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di
          formazione  del personale dipendente e di lavoro a distanza
          nelle pubbliche amministrazioni.
             Disposizioni  in  materia  di edilizia scolastica), come
          modificato  dall'art.  77,  che avra' effetto dalla data di
          entrata in vigore del presente testo unico:
             "Art.  2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio
          1997, n. 127). - 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
          apportate  le  modificazioni e integrazioni di cui ai commi
          seguenti.
             2.  All'art.  2,  comma  3,  sono  aggiunte  in fine, le
          parole:  "salvo  che  disposizioni di legge o regolamentari
          prevedano una validita' superiore".
             3.  All'art.  2,  comma  4,  dopo  il  primo  periodo e'
          inserito  il  seguente:  "Il  procedimento per il quale gli
          atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere  comunque
          corso,     una    volta    acquisita    la    dichiarazione
          dell'interessato"; al medesimo comma 4, secondo periodo, le
          parole:  "E'  comunque  fatta  salva" sono sostituite dalle
          seguenti: "Resta ferma".
             4. (Omissis).
             5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127, come sostituito dal comma 4 del
          presente  articolo,  e'  emanato entro novanta giorni dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge. Il decreto
          del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,
          quinto  periodo,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, come
          sostituito  dal  comma  4 del presente articolo, e' emanato
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
             6. (Omissis).
             7.  All'articolo  3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
          "quindici  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "trenta
          giorni".
             8.  All'articolo  3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le
          parole:   "nonche'   ad   esami  per  il  conseguimento  di
          abilitazioni diplomi o titoli culturali".
             9 - 10. (Omissis).
             11. (Abrogato).
             12 - 13. (Omissis).
             14.  All'art. 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991"
          e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente
          tra  la  data delle dimissioni e la data della riammissione
          in  servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati
          ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
             15.  [All'art.  6,  comma  8, sono aggiunte, in fine, le
          parole:   ",   i  quali,  se  dipendenti  da  una  pubblica
          amministrazione,   sono   collocati  in  aspettativa  senza
          assegni"].
             16 - 17. (Omissis).
             18.   All'art.   6,  comma  13,  capoverso  1-bis,  sono
          aggiunte,  in fine le parole: ", nel quale vengono indicati
          i   criteri   di   ripartizione  che  tengano  conto  delle
          responsabilita'  professionali  assunte  dagli  autori  dei
          progetti  e  dei  piani,  nonche'  dagli  incaricati  della
          direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
             19.  All'articolo  6,  comma 17, le parole: "Entro e non
          oltre  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
          30 settembre 1998".
             Da 20 a 22. (Omissis).
             23.  All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo
          periodo  e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine,
          il  procedimento  prosegue prescindendo dal parere omesso e
          l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto
          amministrativo da emanare".
             24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.
             25. (Omissis).
             26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "Acquisto"
          sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
             27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori
          civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in
          materia  di  difesa  di  sicurezza pubblica e di giustizia"
          sono  sostituite  dalle seguenti: "i difensori civici delle
          regioni  e  delle  province  autonome, su sollecitazione di
          cittadini    singoli    o   associati,   esercitano,   sino
          all'istituzione  del  difensore civico nazionale, anche nei
          confronti  delle  amministrazioni  periferiche dello Stato,
          limitatamente   agli   ambiti  territoriali  di  rispettiva
          competenza,  con  esclusione  di  quelle  che  operano  nei
          settori  della  difesa,  della  sicurezza  pubblica e della
          giustizia".
             28.  All'articolo  17,  comma  2,  capoverso 3-bis, sono
          aggiunti,   in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso  di
          sospensione   la   conferenza  puo'  entro  trenta  giorni,
          pervenire  ad  una  nuova  decisione  che tenga conto delle
          osservazioni  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri.
          Decorso   inutilmente   tale   termine,  la  conferenza  e'
          sciolta".
             29.  [All'articolo  17,  comma 33, dopo le parole: "enti
          locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti
          delle  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficienza
          IPAB),"].
             Da 30 a 33. (Omissis)".

             -  La legge 24 novembre 2000, n. 340 reca: "Disposizioni
          per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
          procedimenti amministrativi".

             -  Si riporta l'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n.
          342  (Misure in materia fiscale), come modificato dall'art.
          77,  a  far data dalla entrata in vigore del presente testo
          unico:
             "Art.  55  (Disposizioni di razionalizzazione in materia
          di  tasse  sulle  concessioni  governative  e di imposta di
          bollo).  -  1.  Con  decreti del Ministro delle finanze, da
          adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate
          la  nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato
          A  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova
          tariffa  delle  tasse sulle concessioni governative annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, e successive modificazioni.
             2.  Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1,
          restano  fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro
          delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196 del 21 agosto
          1992,   e  28  dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre 1995, con i quali sono
          state  approvate  la  tariffa  dell'imposta  di  bollo e la
          tariffa   delle  tasse  sulle  concessioni  governative,  e
          successive modificazioni.
             3.(Abrogato).
             4.  All'art.  5,  quarto  comma,  della  Tabella  di cui
          all'Allegato  B del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  642, e successive modificazioni, la
          parola:  "esecutivo"  e' sostituita dalle seguenti: ",anche
          esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine
          del    comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "dei
          concessionari del servizio nazionale di riscossione".
             5.  Alla  nota  3-ter del comma 2-bis dell'art. 13 della
          tariffa,  parte  I, annessa al decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione
          degli  atti  soggetti  all'imposta di bollo, come da ultimo
          modificata  dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 8
          maggio  1998,  n.  146,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:   "Non   sono  altresi'  soggette  all'imposta  le
          comunicazioni  relative  ai  depositi  di titoli emessi con
          modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di
          successiva  dematerializzazione,  il cui complessivo valore
          nominale  o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia
          pari o inferiore a mille euro".
             6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il
          passaporto,  di  cui  all'art.  1 della tariffa delle tasse
          sulle  concessioni  governative  introdotta con decreto del
          Ministro  delle  finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  30  dicembre  1995, deve
          intendersi  dovuta  esclusivamente  per  l'espatrio verso i
          Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.".

             - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
          1997,  n.  513,  abrogato dal presente testo unico, recava:
          "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
          l'archiviazione   e   la   trasmissione  di  documenti  con
          strumenti  informatici  e telematici, a norma dell'art. 15,
          comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  403,  abrogato dal presente testo unico, recava:
          "Regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
          delle certificazioni amministrative".

             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  428,  abrogato dal presente testo unico, recava:
          "Regolamento  recante  norme per la gestione del protocollo
          informatico da parte delle amministrazioni pubbliche".

             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          1989,  n.  223,  abrogato dal presente testo unico, recava:
          "Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione residente".

             - Si riporta l'art. 37 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica n. 223/1989, come modificato dal presente
          testo unico:
             "Art.   37   (Divieto   di  consultazione  delle  schede
          anagrafiche).   -  1.  E'  vietato  alle  persone  estranee
          all'ufficio  di  anagrafe  l'accesso  all'ufficio  stesso e
          quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono
          escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate
          dall'autorita'  giudiziaria  e  gli appartenenti alle forze
          dell'ordine  ed  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza.  I
          nominativi  delle  persone  autorizzate  ad  effettuare  la
          consultazione  diretta degli atti anagrafici devono figuare
          in   apposite  richieste  dell'ufficio  o  del  comando  di
          appartenenza;    tale   richiesta   deve   essere   esibita
          all'ufficio  di  anagrafe,  unitamente  ad  un documento di
          riconoscimento.  Resta salvo altresi' il disposto dell'art.
          33,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
             2 - 3. (Abrogati).
             4.  All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i
          nomi  e  gli  estremi dei documenti del personale abilitato
          alla  consultazione,  il  quale  operera' secondo modalita'
          tecniche   adottate  d'intesa  tra  gli  uffici  anagrafici
          comunali e gli organi interessati.".