Art. 137 (L) 
                    Norme che rimangono in vigore 
 
  1. Restano in vigore le seguenti disposizioni: 
    a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e  successive  modificazioni  ad
eccezione degli articoli di cui all'articolo 136,  comma  2,  lettera
b); 
    b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; 
    c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli  articoli  di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f); 
    d) legge 24 marzo 1989, n. 122; 
    e) articolo 17-bis del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; 
   f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2.  Restano  in  vigore,  per  tutti  i   campi   di   applicazione
originariamente  previsti  dai  relativi  testi   normativi   e   non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi: 
    a) legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
    b) legge 2 febbraio 1974, n. 64; 
    c) legge 9 gennaio 1989, n. 13; 
    d) legge 5 marzo 1990, n. 46; 
    e) legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
    f) legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
  3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2  e'
sostituito dal seguente: 
    "2. L'esecuzione delle opere  e  degli  interventi  previsti  dal
comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".