Art. 64 
      (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della  disciplina  in
materia di cittadinanza, di immigrazione,  di  asilo,  di  condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. 
   2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1  e'  ammesso,  in
particolare,  il  trattamento  dei  dati   sensibili   e   giudiziari
indispensabili: 
   a) al rilascio e al  rinnovo  di  visti,  permessi,  attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari; 
   b) al riconoscimento  del  diritto  di  asilo  o  dello  stato  di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di  altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero  all'attuazione  di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie; 
   c)  in  relazione  agli  obblighi  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale. 
 
   3. Il presente articolo non si  applica  ai  trattamenti  di  dati
sensibili e giudiziari  effettuati  in  esecuzione  degli  accordi  e
convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,  lettere  a)  e  b),  o
comunque effettuati per finalita' di  difesa  o  di  sicurezza  dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione  di  legge  che  prevede  specificamente  il
trattamento.