Art. 66 
                   (Materia tributaria e doganale) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli  20  e  21,  le  attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette
all'applicazione,  anche  tramite   i   loro   concessionari,   delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti,  ai
sostituti e  ai  responsabili  di  imposta,  nonche'  in  materia  di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione e' affidata alle dogane. 
   2. Si considerano inoltre  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'  dirette,  in  materia  di
imposte,  alla  prevenzione  e  repressione  delle  violazioni  degli
obblighi  e  alla  adozione  dei  provvedimenti  previsti  da  leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria,  nonche'  al  controllo  e
alla esecuzione forzata dell'esatto  adempimento  di  tali  obblighi,
alla  effettuazione  dei  rimborsi,  alla   destinazione   di   quote
d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di  immobili
statali, all'inventano e alla qualificazione degli  immobili  e  alla
conservazione dei registri immobiliart.