Art. 67 
                (Attivita' di controllo e ispettive) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di: 
   a)   verifica   della   legittimita',    del    buon    andamento,
dell'imparzialita'  dell'attivita'  amministrativa,   nonche'   della
rispondenza  di  detta  attivita'  a   requisiti   di   razionalita',
economicita', efficienza ed efficacia per le  quali  sono,  comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo,  di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; 
   b) accertamento, nei limiti  delle  finalita'  istituzionali,  con
riferimento a dati sensibili  e  giudiziari  relativi  ad  esposti  e
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di  sindacato  ispettivo  di
cui all'articolo 65, comma 4.