Art. 69 
             (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della  disciplina  in
materia  di   conferimento   di   onorificenze   e   ricompense,   di
riconoscimento  della   personalita'   giuridica   di   associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti  di
onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per  i  profili  di
competenza del soggetto pubblico,  ad  uffici  anche  di  culto  e  a
cariche direttive di persone giuridiche,  imprese  e  di  istituzioni
scolastiche  non  statali,  nonche'   di   rilascio   e   revoca   di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e premi di rappresentanza,  di  adesione  a  comitati  d'onore  e  di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.