Art. 70 
               (Volontariato e obiezione di coscienza) 
 
   1. Si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico,  ai  sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della  disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per  quanto  riguarda  l'elargizione  di
contributi finalizzati  al  loro  sostegno,  la  tenuta  di  registri
generali   delle   medesime   organizzazioni   e   la    cooperazione
internazionale. 
   2. Si considerano, altresi', di rilevante  interesse  pubblico  le
finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e  delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza. 
 
          Nota all'art. 70:
              - La  legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in
          materia di obiezione di coscienza.».