Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. 2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Nota all'art. 70: - La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.».