Art. 71 
                (Attivita' sanzionatorie e di tutela) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita': 
   a)  di  applicazione  delle   norme   in   materia   di   sanzioni
amministrative e ricorsi; 
   b) volte a far valere il diritto di difesa in sede  amministrativa
o  giudiziaria,  anche  da  parte  di  un  terzo,  anche   ai   sensi
dell'articolo  391-quater  del  codice   di   procedura   penale,   o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o  in
caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del  processo  o  di
un'ingiusta restrizione della liberta' personale. 
 
   2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo  stato
di salute o la vita sessuale, il  trattamento  e'  consentito  se  il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)  del  comma
1, e' di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalita' o in un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale e inviolabile. 
 
          Nota all'art. 71:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 391-quater del codice
          di procedura penale:
              «Art.  391-quater  (Richiesta  di  documentazione  alla
          pubblica  amministrazione).  -  1.  Ai  fini delle indagini
          difensive,  il  difensore  puo'  chiedere  i  documenti  in
          possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia
          a sue spese.
              2.  L'istanza  deve  essere rivolta all'amministrazione
          che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
              3.   In   caso  di  rifiuto  da  parte  della  pubblica
          amministrazione   si   applicano   le   disposizioni  degli
          articoli 367 e 368.».