Art. 73 
        (Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad
un  soggetto  pubblico,   le   finalita'   socio-assistenziali,   con
particolare riferimento a: 
   a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in  favore
di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni  di  disagio
sociale, economico o familiare; 
   b) interventi anche di rilievo sanitario  in  favore  di  soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,  accompagnamento
e trasporto; 
   c) assistenza nei  confronti  di  minori,  anche  in  relazione  a
vicende giudiziarie; 
   d) indagini psico-sociali relative  a  provvedimenti  di  adozione
anche internazionale; 
   e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei; 
   f) iniziative  di  vigilanza  e  di  sostegno  in  riferimento  al
soggiorno di nomadi; 
   g) interventi in tema di barriere architettoniche. 
 
   2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse  pubblico,  ai
sensi degli articoli 20 e 21,  nell'ambito  delle  attivita'  che  la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita': 
   a) di gestione di asili nido; 
   b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura  di
sussidi, contributi e materiale didattico; 
   c) ricreative o di promozione della cultura  e  dello  sport,  con
particolare  riferimento  all'organizzazione  di  soggiorni,  mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso  di  beni  immobili  o
all'occupazione di suolo pubblico; 
  d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
   e) relative alla leva militare; 
   f) di polizia amministrativa anche locale, salvo  quanto  previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi  di  igiene,
di polizia mortuaria e ai controlli in materia  di  ambiente,  tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo; 
   g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; 
   h) in materia di protezione civile; 
   i) di supporto al collocamento  e  all'avviamento  al  lavoro,  in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e
di sportelli-lavoro; 
   l) dei difensori civici regionali e locali.