Art. 242. Durata della privativa 1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455. 2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
Note all'art. 242: - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante «Norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, numero 722», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109. - Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, recante «Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998, n. 303.