Art. 242.
                       Durata della privativa

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  109  del  presente  codice  si
applicano   ai   brevetti   per   nuove  varieta'  vegetali  concessi
conformemente  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975,  n.  974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
  2.  I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi  investimenti  per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte  dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria  gratuita  e  non  esclusiva  per  il periodo di maggior
durata.  Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.
 
          Note all'art. 242:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
          1975,  n. 974, recante «Norme per la protezione delle nuove
          varieta'  vegetali,  in attuazione della delega di cui alla
          legge  16 luglio  1974,  numero  722»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109.
              - Il  decreto  legislativo  3 novembre  1998,  n.  455,
          recante  «Norme  di adeguamento alle prescrizioni dell'atto
          di  revisione del 1991 della convenzione internazionale per
          la  protezione delle novita' vegetali», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998, n. 303.