Art. 71. 
                       Requisiti del contratto 
  1. Il  contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto  a  pena  di
nullita'; esso e' redatto nella  lingua  italiana  e  tradotto  nella
lingua o in una delle  lingue  dello  Stato  membro  in  cui  risiede
l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in  una
delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si  tratti
di lingue ufficiali dell'Unione europea. 
  2. Il contratto  contiene,  oltre  a  tutti  gli  elementi  di  cui
all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i),  i  seguenti  ulteriori
elementi: 
    a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente; 
    b) la durata del contratto ed il termine a partire dal  quale  il
consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento; 
    c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente  altri  oneri,  obblighi  o  spese  diversi  da   quelli
stabiliti nel contratto; 
    d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i  costi
eventuali qualora  il  sistema  di  scambio  ovvero  di  vendita  sia
organizzato dal venditore o da  un  terzo  da  questi  designato  nel
contratto; 
    e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto. 
  3. Il venditore  deve  fornire  all'acquirente  la  traduzione  del
contratto nella lingua dello Stato membro in cui e' situato  il  bene
immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.