Art. 74. 
                         Divieto di acconti 
  1.  E'  fatto  divieto  al  venditore   di   esigere   o   ricevere
dall'acquirente  il  versamento  di  somme  di  danaro  a  titolo  di
anticipo, di acconto o di caparra, fino  alla  scadenza  dei  termini
concessi per l'esercizio del diritto di recesso di  cui  all'articolo
73.