Art. 76. 
                       Obbligo di fideiussione 
  1. Il venditore non  avente  la  forma  giuridica  di  societa'  di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio  dello
Stato  e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria   o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 
  2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a  prestare  fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del  contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto  a
pena di nullita'. 
  4. Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  imporre
all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.