Art. 182. 
                        Campo di applicazione 
                    (art. 17, d.lgs. n. 190/2002) 
 
  1. La presente sezione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per  la
valutazione  di  impatto  ambientale  e  l'autorizzazione   integrata
ambientale, limitatamente alle  infrastrutture  e  agli  insediamenti
produttivi soggetti a  tale  procedura  a  norma  delle  disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,  del  27
giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del  Consiglio,
del 3 marzo 1997. 
  2.  Il  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale   e'
obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma
delle vigenti disposizioni ed  e'  concluso,  secondo  le  previsioni
della presente sezione; il permesso  di  costruire  non  puo'  essere
rilasciato se non e'  concluso  il  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale. 
  3.  Sono  esclusi  dalla  procedura  di  valutazione   di   impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali  sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti  di  esclusione  sono
emanati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti
che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga. 
  4. Per le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi  soggetti  a
screening  o  valutazione  di  impatto   ambientale   regionale,   il
provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa
valutazione da esprimersi dalle regioni nei  modi  e  tempi  previsti
dall'articolo 165. 
  5. L'autorizzazione  ambientale  integrata,  per  gli  insediamenti
produttivi, e' regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005,  n.
59, quanto a presupposti e procedimento. 
 
          Note all'art. 182: 
              - Per l'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre  2001,
          n. 443, vedi le note all'art. 162. 
              - La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella GUCE  del
          5 luglio 1985, n. L 175. 
              - La direttiva 97/11/CE e'  pubblicata  nella  GUCE  14
          marzo 1997, n. L 73. 
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di  ordinanza).  -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma  1,
          lettera c), il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in stretto riferimento alla qualita' ed alla  natura  degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca dello stato di emergenza al venir meno dei  relativi
          presupposti. 
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli  12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni disposizione vigente,  e  nel  rispetto  dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico. 
              3. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,
          per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2,  il  Ministro
          per il coordinamento della protezione civile, puo'  emanare
          altresi' ordinanze finalizzate  ad  evitare  situazioni  di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose.  Le  predette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 
              4. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,
          per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2,  il  Ministro
          per  il  coordinamento   della   protezione   civile,   per
          l'attuazione degli interventi di cui ai commi  2  e  3  del
          presente articolo, puo' avvalersi di  commissari  delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto  della  delega  dell'incarico,  i  tempi   e   le
          modalita' del suo esercizio. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.  47,  comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142». 
              - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
          «Attuazione integrale  della  direttiva  96/61/CE  relativa
          alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».