Art. 183 
                              Procedure 
      (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 
 
  1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di  cui  all'art.
182, comma 1, e'  eseguita  al  fine  di  individuare,  descrivere  e
valutare, in modo appropriato,  per  ciascun  caso  particolare,  gli
effetti diretti e indiretti di  un  progetto  sui  seguenti  fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale;  l'interazione
tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e
dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 
  2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo  studio  di
impatto ambientale.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e'  redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme  dell'allegato
tecnico di cui all'allegato  XXI.  In  ogni  caso  esso  deve  almeno
comprendere: una descrizione del progetto con  informazioni  relative
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una  descrizione  delle
misure previste  per  evitare,  ridurre  e  possibilmente  compensare
rilevanti effetti  negativi;  i  dati  necessari  per  individuare  e
valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in  esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto  il  profilo   dell'impatto   ambientale;   dati,   analisi   e
informazioni relative al progetto stesso,  alla  utilizzazione  delle
risorse naturali, alla emissione di  inquinanti,  alla  creazione  di
sostanze  nocive  e  allo  smaltimento  dei  rifiuti.   Il   soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui  metodi  di  previsione
utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle  misure
previste per evitare, ridurre  ed  eventualmente  compensare  effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare  un
riassunto non tecnico delle  informazioni  trasmesse  e  indicare  le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di
un lotto di infrastruttura deve contenere  elementi  di  massima  che
diano  informazioni   sull'impatto   ambientale   determinato   dalla
realizzazione  degli  altri  lotti  secondo  le  scelte  seguite  nel
progetto presentato. 
  3. Il  progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto  ambientale,
relativo ad una delle opere di cui  all'articolo  182,  comma  1,  e'
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio. 
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  tiene
conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di  propria  competenza,  delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti  pubblici  e  dai
privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo  6  della
legge 8 luglio 1986, n. 349. 
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e,  per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
decorsi  novanta   giorni   dalla   data   di   presentazione   della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'
proponente,   provvedono   ad   emettere   la    valutazione    sulla
compatibilita'  ambientale  dell'opera,  comunicandola  alle  regioni
interessate e  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
nonche', per le opere di cui  all'articolo  179,  anche  al  Ministro
delle attivita' produttive. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio a tale  fine  si  avvale  della  commissione  prevista
dall'articolo 184. 
  6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale  e'  adottato  dal
CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto  preliminare.  In
caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio o del Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,
l'adozione  del  provvedimento  di   compatibilita'   ambientale   e'
demandata al Consiglio dei Ministri,  che  vi  provvede  nella  prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo  si  procede  alla
verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4. 
 
          Note all'art. 183: 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 10 agosto 1988, n. 377, vedi le note all'art. 179. 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 8  luglio  1986,  n.
          349 (Istituzione del Ministero  dell'ambiente  e  norme  in
          materia di danno ambientale), e' il seguente: 
              "Art. 6. - 1. Entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno di legge relativo  all'attuazione  delle  direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale. 
              2.  In   attesa   dell'attuazione   legislativa   delle
          direttive comunitarie in materia di impatto ambientale,  le
          norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente, sentito il comitato scientifico  di  cui  al
          successivo art. 11, conformemente alla direttiva n.  85/337
          del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee. 
              3. I progetti delle opere di cui al precedente comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica  il  Ministro   dell'ambiente   provvede   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
              5.  Ove  il  Ministro  competente  alla   realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri. 
              6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti con il parere sulla compatibilita'  ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri. 
              7. Restano ferme le attribuzioni  del  Ministro  per  i
          beni  culturali  e  ambientali   nelle   materie   di   sua
          competenza. 
              8. Il Ministro per i beni culturali  e  ambientali  nel
          caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli articoli 4 e  82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
              9. Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto.".